Scelta del Contraente:
Procedura Aperta
Struttura Appaltante: AREA TECNICA E GESTIONALE
Cig: 9085974EED
Cup: G27H16001090001
Stato: In corso di valutazione
Oggetto: Manutenzione straordinaria e potenziamento della viabilità del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Isernia-Venafro
Descrizione: I lavori consistono nella realizzazione di una nuova asta viaria, di una piazzola di sosta e nella manutenzione straordinaria della viabilità esistente, posta a servizio del Nucleo Industriale di Pozzilli.
Importo di gara: € 1.423.885,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 1.356.692,27
- Importo non soggetto a ribasso: € 67.192,73
Scelta del Contraente: Procedura Aperta
Tipo di appalto: Lavori
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Ing. Riccardo Ricamato
Data di pubblicazione: 09/03/2022
Data scadenza presentazione chiarimenti:
04/04/2022 09:00 - Europe/Rome
Data di scadenza bando:
13/04/2022 12:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
13/04/2022 12:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
15/04/2022 10:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
12/05/2022 16:41 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - 4. 08.03.2022 Determina a contrarre viabilità.pdf.p7m
Determina di nomina R.U.P. - 2. Nomina_RUP_Ricamato.pdf.p7m
DGUE - File editabile - schema di formulario DGUE adattato al Codice intermodale.doc
Bando di gara - Bando procedura aperta viabilità.pdf.p7m
Disciplinare di gara - Disciplinare Procedura aperta viabilità.pdf.p7m
Antimafia - Autocertificazione antimafia.doc
Domanda di partecipazione - Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti.doc
Offerta economica e temporale - Offerta economica e temporale.doc
MO - Aperta OEPV - Senza Marca - MO - Aperta OEPV - Senza Marca.pdf
Progetto esecutivo - PDF pubblicati.rar
Determina di nomina commissione - 8. 22.04.2022 Determina commissione viabilità.pdf.p7m
CV Lancini - 03_C.V. Ing. F.Lancini.pdf.p7m
CV Valente - curriculum Valente_T_CNR (1).pdf
CV Di Cerbo - CV - Arch. Antonio Di Cerbo.pdf.p7m
Determinazione di aggiudicazione viabilità - 25. 20.07.2022 Determina aggiudicazione viabilità.pdf.p7m
Elenco verbali - Elenco verbali.pdf.p7m
Determinazione di efficacia aggiudicazione viabilità - 32. 07.09.2022 Determina efficacia aggiudicazione viabilità.pdf.p7m
Determina autorizzazione subappalto - 50. 10.10.2022 Determina subappalto viabilità-signed.pdf.p7m
Determina di liquidazione - 53. 18.10.2022 Determina liquidazione anticipazione viabilità.pdf.p7m
Determina di liquidazione - 54. 19.10.2022 Determina liquidazione commissione viabilità.pdf.p7m
Chiarimenti
L’appalto in oggetto prevede l’esecuzione di lavori rientranti nella categoria OS12-A per €136.697,04. Al fine di soddisfare i requisiti di idoneità tecnico-professionale per la partecipazione alla gara in oggetto è possibile presentare attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria OS12-A Barriere stradali di sicurezza (classifica I – scorporabile – a qualificazione obbligatoria) o, in mancanza, allegare documentazione di cui all’art. 90 comma 2 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.. I concorrenti dovranno in ogni caso dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del DM 10 novembre 2016, n. 248.
L’offerta tecnica, intesa come complesso di prestazioni offerte in favore della Stazione appaltante, è atto riferibile e di esclusiva spettanza dell’impresa concorrente alla gara, cui grava, pertanto, l’onere della sottoscrizione di tutta la documentazione. Per i soli elaborati di cui al punto V.3.C) lett.a), nel caso in cui il concorrente presenti varianti progettuali, è richiesta la sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato di singoli elaborati progettuali contenuti nell’offerta tecnica e recanti varianti migliorative, fungendo la sottoscrizione quale assunzione di responsabilità della fattibilità e correttezza delle soluzioni proposte. La mancata sottoscrizione potrà essere oggetto di soccorso istruttorio purché il tecnico abilitato sia interno o, qualora professionista esterno, sia espressamente indicato sugli elaborati. La mancata integrazione a seguito di soccorso istruttorio comporterà la mancata valutazione degli elaborati.
Per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione, dovrà subappaltare l’esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto. In definitiva, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione alla gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale.
Per la partecipazione alla gara di appalto in oggetto è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L’affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione, dovrà subappaltare l’esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto. In definitiva, il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione alla gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale.
La procedura in corso prevede il caricamento contestuale di tutte le buste, pertanto tutta la documentazione prescritta va caricata entro il termine di scadenza indicato nei documenti di gara. Ai sensi dell'articolo V.3.B) Contenuto della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, l’operatore economico inserisce sulla Piattaforma TRASPARE, secondo le indicazioni riportate nel “Manuale Operativo Gara Telematica”, la seguente documentazione:
1) domanda di partecipazione ed eventuale procura, con relativi allegati;
2) DGUE;
3) Eventuale dichiarazione integrativa;
4) garanzia provvisoria e eventuale dichiarazione di impegno di un fideiussore;
5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;
6) PASSoe;
7) documentazione in caso di avvalimento;
8) documentazione per i soggetti associati;
9) documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari;
10) ulteriore documentazione a comprova dei requisiti tecnici.
Tutta la documentazione innanzi evidenziata, compresa la Documentazione a comprova dei requisiti economico-finanziari di cui al punto V.3.B.6) e l'ulteriore documentazione a comprova dei requisiti tecnici di cui al punto V.3.B.7) va inserita nella busta amministrativa contestualmente alla presentazione dell'offerta.
Qualsiasi modifica che richieda una progettualità tecnica specifica, ivi comprese determinate soluzioni volte al miglioramento delle prestazioni e dei materiali, deve essere sottoscritta da parte di tecnico abilitato.
Come espressamente indicato al punto V.3.C) Contenuto della busta “B - OFFERTA TECNICA” il possesso di certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e/o del certificato di conformità del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla norma: - BS OHSAS 18001:2007 - UNI ISO 45001:2018 non è obbligatorio ma oggetto di punteggio, pertanto non è ammissibile l’avvalimento. Nelle procedure ad evidenza pubblica, l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di parteciparvi acquisendo i requisiti mancanti da altro operatore economico che li possieda, ma questo non ne fa uno strumento per conseguire una più elevata valutazione dell’offerta (cfr. Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1881). Nemmeno può verificarsi, per l’appalto in oggetto, la circostanza che il ricorso all’istituto dell'avalimento operi a favore di un operatore che, in difetto, sarebbe effettivamente privo dei requisiti di partecipazione, non essendo il possesso di tali certificazioni legato ad alcuno dei requisiti di partecipazione.
I documenti devono essere sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all’originale della procura.
I documenti devono essere sottoscritti ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all’originale della procura.
Il requisito della SOA e la relativa classifica deve essere inteso ai sensi del combinato disposto dall’art. 216 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 61 comma 2 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.: “la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2”. Il requisito dei lavori di punta di cui al paragrafo V.3.B.7) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento (può essere posseduto da una sola impresa). I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo V.3.B.6) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, secondo il combinato disposto dall’art. 216 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 92 comma 2 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i..
I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo V.3.B.6) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, secondo il combinato disposto dall’art. 216 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell’art. 92 comma 2 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i..: Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
La risposta è affermativa ed è espressamente prevista al paragrafo III.2) Avvalimento:
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Resta l'obbligo, rispettato nell'esempio fornito, del rispetto dell'art. 83 comma 8 del Codice, secondo cui "la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".